I luoghi del “fare” per lo Psicologo Forense

Il Contesto applicativo dello psicologo forense è rappresentato da luoghi della giustizia, che costituiscono l’ambiente sociale, simbolico e comunicativo nell’accogliere e contenere il lavoro psicologico. Questo ambiente è composto da diverse professionalità con ruoli e obiettivi specifici.

È questo un contesto “normato”, nel senso che ogni attività acquista significato solo rispetto ad una norma che regola e decodifica il senso dello “stare” e del “fare” professionale. La norma è il testo informatore del lavoro psicologico, il criterio che definisce il “perché”, il “come” e gli obiettivi del lavoro psicologico.

Nella giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti: nel penale, nel civile, nel minorile e per particolari circostanze nell’amministrativo e nell’ecclesiastico. Le sue funzioni cambiano a seconda del settore in cui è chiamato ad operare e di conseguenza le norme che regolamentano la sua attività sono diverse.

Il contributo dello psicologo viene definito “consulenza tecnica” se lo psicologo opera in ambito civile, mentre si parla di “perizia” in ambito penale. Parimenti, anche il nome dell’esperto cambia a seconda del settore giuridico quindi nel primo caso si parlerà di “consulente tecnico” e nel secondo di “perito”.

Una ulteriore distinzione va fatta in base a chi affida il mandato, sia esso un giudice, un PM, un avvocato o un privato cittadino. Se lo psicologo forense viene nominato dal giudice in ambito penale, come precedentemente detto, è indicato come “perito, in ambito civile è invece indicato come “Consulente tecnico d’ufficio” (CTU), mentre, sia nel civile che nel penale, se l’esperto viene nominato dal privato cittadino è indicato come “Consulente tecnico di parte” (CTP).

Lo psicologo che intende lavorare come esperto nei tribunali, deve presentare istanza di iscrizione negli appositi albi dei periti. L’Ordine Nazionale degli Psicologi ha redatto i seguenti Requisiti Minimi da possedere per poter essere inserito negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i tribunali:

  1. Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi di almeno 3 anni;
  2. Specifico percorso formativo post-lauream in ambito di Psicologia Giuridica e Forense;
  3. Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell’attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.).

Requisito di mantenimento di iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento all’anno di aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.

 

LO PSICOLOGO FORENSE IN AMBITO PENALE

Il giudice può richiedere l’ausilio di un perito in diverse fasi del processo: durante l’udienza preliminare, il dibattimento, l’incidente probatorio, o nella fase pre-processuale delle indagini preliminari. La scelta può avvenire direttamente dall’albo dei periti presso il tribunale di appartenenza o può ricadere su persona di cui il giudice ha piena fiducia. Qualora il giudice ritenesse necessario il coinvolgimento di persone con diverse competenze specifiche, ha la facoltà di nominare più di un perito e in questo caso si parla di “collegio peritale”.

Il perito non può sottrarsi all’incarico a meno che non siano presenti impedimenti che gli impongono l’astensione, quali legami di parentela, grave inimicizia e simili o siano presenti incapacità, mancanza di requisiti o incompatibilità. In entrambi i casi, il perito ha l’obbligo di dichiararlo pena la nullità della perizia.

Escluso uno dei due casi di cui sopra, il perito presta giuramento con la seguente formula:

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere nel mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”

Il giudice, sentito il giuramento, formula i quesiti. Se i quesiti sono di una complessità tale da non permettere una immediata risposta, il giudice fissa un termine, non oltre novanta giorni, per la fine delle operazioni peritali.

Il perito all’inizio delle operazioni peritali indica il giorno l’ora e il luogo in cui queste si svolgeranno; egli ha facoltà di visionare gli atti, i documenti e le cose prodotti dalle parti nonché assistere all’esame delle parti e all’assunzione delle prove. Questo è possibile perché il perito è a tutti gli effetti un “pubblico ufficiale”.

Entro il termine prefissato, il perito deve chiudere le operazioni peritali e consegnare la perizia contenente le risposte ai quesiti.

 

LO PSICOLOGO FORENSE IN AMBITO CIVILE

Nel processo civile lo psicologo nominato quale consulente ha l’obbligo di presentare il suo ufficio e presta giuramento “di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”.

Il concetto di verità è molto diverso nei due settori, quello giuridico e quello psicologico. In ambito giuridico ci si riferisce a una verità “oggettuale”, basata cioè su dati oggettivi della realtà che chiariscano i “fatti”; in psicologia, invece, si dà una maggiore importanza alla cosiddetta “verità soggettiva”. Lo psicologo è quindi focalizzato sull’esistenza dell’individuo, cioè sulla sua personalità, sul modo in cui vive la sua realtà e su come la interpreta. Il compito sicuramente più difficile per uno psicologo forense è trovare un equilibrio tra queste due “verità”.

Il CTU può assistere alle udienze, dietro invito del giudice istruttore, compiere indagini e chiarire il corso delle sue attività, può domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, assistere al collegio e alla camera di consiglio in presenza delle parti.

Il giudice istruttore decide se debba esserci processo verbale, in cui il CTU espone l’iter da lui seguito per arrivare a rispondere ai quesiti posti, oppure richiedere la redazione di una relazione scritta che dovrà essere depositata in cancelleria entro i termini decisi dal giudice istruttore.

 

 Laura Messina

 

 

BIBLIOGRAFIA

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