Il ruolo dello Psicologo Forense nell’ambito Minorile

Quando una coppia genitoriale non è unita legalmente in matrimonio il tribunale di competenza per l’affidamento della prole è quello dei minori.

Nell’ordine di tutelare i minori, all’atto della separazione della coppia genitoriale la prole minorenne può andare incontro a diverse tipologie di affidamento:

  1. Affidamento congiunto: Le visite sono stabilite, il minore vive sostanzialmente a casa di entrambi i genitori. Il genitore non collocatario ha facoltà decisionale pari a quella del genitore collocatario.
  2. Affidamento esclusivo: La potestà genitoriale rimane ad entrambi. Il genitore non affidatario versa un assegno di mantenimento e ha diritto a un numero di visite un po’ meno frequenti rispetto a quelle previste dall’affidamento congiunto. Il genitore non affidatario, inoltre, interviene nelle decisioni solo in situazioni particolari, come ad esempio quelle di carattere medico. Qualora ci siano state delle azioni pregiudiziali sul minore da parte di uno dei due genitori la potestà genitoriale può essere sospesa o negata. In questi casi il genitore perde la facoltà decisionale per il minore, che può comunque visitare ma in un contesto protetto, ovvero in presenza di terzi (un educatore, la madre…) con tempi e luoghi prestabiliti. E’ possibile che il genitore sospeso (non negato) debba comunque versare l’assegno di mantenimento.
  3. Affidamento ai Servizi Sociali: È spesso una misura temporanea. Avviene perché, dopo un’indagine effettuata, il tribunale decreta che i genitori non possono assolvere al loro ruolo genitoriale. Il minore viene affidato all’assistente sociale di riferimento (case manager), ma vive comunque presso uno dei due genitori oppure è collocato in comunità. Concretamente i genitori continuano ad assolvere i propri doveri, tuttavia ogni decisione riguardo al minore è presa dal case manager.

Qualora si ritenga opportuno, il tribunale dei minori apre un fascicolo all’interno del quale sono contenute una serie di documentazioni. Al minore oggetto del caso viene attribuito un R.G. (Ruolo Generale), ovvero un numero che qualifica il procedimento giudiziario che lo coinvolge, e la sezione civile del Tribunale dei Minori nomina un collegio giudicante formato da 4 giudici, 2 togati e 2 onorari (psicologi, o assistenti sociali).

Dei quattro giudici, due stanno sul caso e lavorano insieme. Nello specifico:

  • Un Giudice Relatore (togato), che incarica il consulente, firma i provvedimenti e gli interventi, sottoscrive il decreto, e tiene in mano la situazione. Eventualmente fa richiesta di Consulenza tecnica.
  • Un Giudice Onorario (non togato) che, su indicazione del giudice relatore, ascolta il minore. Nella veste di giudice onorario lo psicologo giuridico è chiamato a fornire un giudizio circa diversi aspetti, quali ad esempio lo stato di abbandono di un minore, la potestà genitoriale, l’abbinamento coppia – bambino adottabile, il rischio di recidiva, la pericolosità sociale, ecc.

Gli altri due giudici intervengono al momento decisionale: il giudice relatore esporrà quanto raccolto, il giudice onorario fornirà le informazioni che ha acquisito nelle fasi di ascolto del minore, e insieme i 4 giudici prenderanno le decisioni relative al caso.

All’interno del tribunale dei Minori è anche presente la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Essa accoglie le segnalazioni relative alle situazioni di presunto pregiudizio nei confronti di un minore provenienti dalle forze dell’ordine, dai Servizi Sociali, dall’istituzione scolastica, ecc. Il P.M., ricevute le segnalazioni, deciderà come procedere. La procura assolve quindi alla funzione di tutelare la figura e l’interesse del minore, indagando se il contesto familiare è pregiudizievole per il benessere del minore.

 

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE

Il tribunale ordinario, sezione civile, interviene nell’affidamento di minori in caso di separazione di una coppia sposata. Il giudice, viste le deposizioni degli avvocati, può decidere di avvalersi di un consulente tecnico. E’ possibile che questo percorso di separazione si intersechi con procedimenti giudiziali penali di maltrattamenti o abusi. Spesso, infatti, accade che situazioni molto conflittuali di separazione sfocino in reati. In questo caso si attiverà anche il Tribunale Ordinario Sezione Penale, con tutto ciò che ne consegue, e i due procedimenti andranno avanti in parallelo.

 

CORTE DI APPELLO

La Corte di Appello è quell’organo, operante sia per il Tribunale dei Minori che per il Tribunale Ordinario, che interviene successivamente alla definizione di un decreto, di un affidamento, per apportare delle modifiche a una decisione presa dal giudice. Spesso è quindi anche il giudice della Corte d’appello che fa richiesta di consulenza tecnica.

Laura Messina

 

BIBLIOGRAFIA

CIGOLI V., GULOTTA G. (2007) Separazione, divorzio e affidamento dei figli. Giuffrè Editore.

DE LEO G., PATRIZI P. (2002). “Psicologia giuridica”, BOLOGNA, IL MULINO (ITALY).

DE LEO G., PIERLORENZI C., SCRIBANO M.G. (2000). Psicologia, etica e deontologia. Nodi e problemi della formazione professionale. ROMA: Carocci (ITALY).

DE LEO G. (1996). Psicologia della responsabilità. BARI: Laterza (ITALY).

QUADRIO A., DE LEO G. (1995). Manuale di psicologia giuridica. MILANO: LED (ITALY).