Lo Psicologo Forense nel Processo Civile

Nell’ambito dei procedimenti civili, il lavoro di consulenza dello psicologo può essere ricondotto ai due tradizionali campi di intervento costituiti dalla valutazione sulla capacità giuridica e di agire dei soggetti e dagli approfondimenti sulle realtà familiari in generale e sui casi di affidamento dei minori in particolare.

Più recentemente, si stanno registrando nuovi ambiti di azione, costituiti dalla valutazione del danno biologico di natura psicologica, del danno esistenziale nella responsabilità civile e dalle indagini sull’identità psico-sessuale e la modifica anagrafica.

 

La Capacità Giuridica e di Agire

La capacità giuridica viene definita come l’attitudine della persona a essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. Si guarda a questa caratteristica del soggetto per valutare la sua capacità di vivere e di operare nel mondo del diritto. Essa si acquista con la nascita e viene meno con la morte della persona.

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. Essa corrisponde alla maturità psico-sociale e, quindi, all’idoneità a compiere atti di rilevanza giuridica, esercitando in concreto i propri diritti. Essa si acquista con la maggiore età e si conserva – di regola – fino alla morte.

La capacità di agire può venir meno nel caso in cui un individuo, per cause patologiche, raggiunta la maggiore età, non abbia conseguito una piena maturità mentale o, successivamente, l’abbia perduta totalmente o parzialmente. In questi casi l’ordinamento, per specifiche esigenze di tutela della persona, prevede procedure speciali per l’accertamento e la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Quando la persona, ancorché formalmente capace, si trovi in situazioni di transitoria incapacità a comprendere il valore e le conseguenze di un atto giuridico, si parla di incapacità naturale. In tali casi il giudice ha la necessità di ricorrere all’esperto per il necessario accertamento di carattere retrospettivo al fine di ricostruire la condizione clinica del periziando in un momento specifico e spesso lontano nel tempo.

Altra ipotesi di incapacità considerata dal codice civile è quella di disporre per testamento. Il codice civile indica le specifiche situazioni di incapacità a testare e, segnatamente, le condizioni di incapacità di intendere o di volere al momento della stesura dell’atto.

 

Approfondimenti sulle Realtà Familiari

Si può certamente affermare che la maggiore evoluzione dell’intervento di consulenza nella casistica giudiziale odierna si registra nell’ambito dei procedimenti giudiziari che interessano la famiglia.

Un primo nucleo di problematiche che per la loro soluzione richiedono il ricorso alla consulenza tecnica è quello relativo alla causa di annullamento del matrimonio civile e religioso. Sono infatti previste una serie di condizioni che impediscono o invalidano il matrimonio: particolari vincoli di parentela, di affinità, di affiliazione, di adozione, l’istanza di altro matrimonio valido, l’assenza di consenso valido, la preesistenza di tentato omicidio del nubendo nei confronti del coniuge dell’altro, l’interdizione. Tra queste vi è anche l’assenza di maturità psicofisica, necessaria per comprendere il valore dell’atto e per garantire un adeguato svolgimento della vita coniugale, l’impugnazione del matrimonio per incapacità naturale dello sposo al momento della celebrazione e l’impugnazione per violenza o errore. L’accertamento di questi requisiti di carattere medico-psicologico può essere oggetto di consulenza tecnica.

La delicatezza della materia, ovviamente, suggerisce un approccio clinico psicologico comunque consapevole degli spazi di relatività che inevitabilmente connotano ogni parere tecnico sull’argomento.

 

Adozione e Affidamento di Minori

Un ulteriore campo di intervento è poi costituito dai procedimenti di affidamento e di adozione. In questa ipotesi è spesso richiesta la collaborazione non solo degli operatori socio-sanitari dei servizi pubblici, ma anche dello psicologo forense, per rispondere a quesiti attinenti alla condizione del minore, alla sua famiglia di origine e all’eventuale famiglia affidataria o adottiva.

Lo psicologo dovrà descrivere la realtà, le prospettive e gli eventuali interventi relativi alla situazione del minore e a quella della sua famiglia.

Rispetto agli altri tipi di consulenza, che hanno il loro punto focale nel periziando, in questo tipo di indagine è necessario esaminare l’intero “sistema” familiare, osservando l’ambiente e gli stili di vita delle famiglie e ogni altro elemento utile per la comprensione dei problemi e dei bisogni affettivi e psicologici dei minori.

Un secondo tipo di consulenza che normalmente viene esperita nel procedimento di separazione o di divorzio dei genitori del bambino è la collocazione del minore appartenente a un nucleo familiare problematico, o, in caso di contrasto dei genitori, circa l’affidamento dei figli. Le recenti norme in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli hanno posto come priorità di scelta la possibilità che i minori restino affidati a entrambi i genitori e articolando la serie di questioni che il giudice dispone di affidare alla valutazione del CTU. Anche in questi casi l’esame è esteso all’intero sistema-famiglia, con riguardo a tutte le figure che possono partecipare all’opera di accrescimento, accudimento ed educazione del minore.

 

Danno Biologico di Natura Psichica

Frutto di un’innovativa evoluzione della giurisprudenza in materia di danno e di tutela del diritto alla salute, il danno biologico di natura psichica è divenuto in questi anni oggetto di valutazione ai fini risarcitori. Fondamento giuridico sul quale è articolato l’obbligo risarcitorio è la dimostrazione di una relazione causale tra l’evento traumatico e il danno temporaneo o permanente che la persona ha subito.

Un evento derivante da un fatto illecito (morte di un congiunto, incidente stradale, molestie sessuali, immotivato licenziamento ecc.) può essere vissuto attraverso un fisiologico periodo di sofferenza e di disagio psico-sociale, ovvero attraverso un lungo periodo di depressione, astenia, isolamento, ovvero ancora attraverso una strutturazione definita di disturbi psicopatologici, a seconda delle caratteristiche della personalità premorbosa di ogni singolo individuo.

Siamo ovviamente in un difficile campo di indagine, ove il quadro personologico dell’individuo può dare risposte differenti rispetto all’evento psicolesivo, anche in relazione al personale significato che al fatto viene attribuito dal danneggiato.

Il carattere del tutto innovativo della materia deve indurre il perito alla massima cautela, considerato anche che il disturbo psichico può essere il risultato di una pluralità di fattori causali.

Nell’esperienza pratica i magistrati tendono a rivolgersi a un collegio peritale comprendente le diverse professionalità interessate.

 

Transessualismo

Il nostro ordinamento ha introdotto il principio di modificabilità del sesso anagrafico a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 164 del 14.4.1982. Una famosa sentenza della Corte Costituzionale si era pronunciata già alla fine degli anni Settanta del secolo scorso su questo delicato argomento, affermando che, ai fini della determinazione del sesso, gli aspetti psicologici e psicodinamici della sessualità dovevano essere tenuti in considerazione non meno di quelli somatici. Fu proprio tale diversa sensibilità sul tema a indurre il legislatore a normare la materia.

Questa legge legittima l’esecuzione di trattamenti medico-chirurgici diretti a rendere il sesso somatico più coerente possibile con quello psicologico.

Il transessualismo rappresenta una condizione nella quale l’individuo si percepisce stabilmente, a partire dall’infanzia, come psicologicamente appartenente al sesso opposto rispetto a quello somatico e quindi prova una grave sofferenza nel riscontro di una conformazione fisica percepita come inadeguata, umiliante e inaccettabile.

Anche in questa materia si sono sviluppate nuove forme di collaborazione tra psicologici, psichiatri forensi e magistrati nell’ambito dell’accertamento del transessualismo e dell’idoneità del soggetto a ottenere l’autorizzazione alla modifica della sua realtà somatica e anagrafica.

Al consulente tecnico, in questa ipotesi, verrà affidato l’incarico di accertare le effettive condizioni psico-sessuali del soggetto che richieda una rettificazione dell’attribuzione del sesso, e, in particolare, di verificare la condizione clinica del periziando e di accertare la sussistenza di un’oggettiva condizione di transessualismo.

 

 Laura Messina

 

 

BIBLIOGRAFIA

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